la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  L'esercizio  dell'attivita'  di  allevamento  di  cinghiali  e
relativi  ibridi e' soggetto ad autorizzazione rilasciata dal sindaco
del comune sul cui territorio e' ubicata l'azienda di allevamento.
   2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata esclusivamente
ad  aziende  che  allevano  cinghiali  e  relativi  ibridi  a   scopo
alimentare.
   3.  L'autorizzazione  di  cui  al  comma  1  e'  rilasciata previa
verifica, da parte  del  Servizio  di  igiene,  sanita'  pubblica  ed
assistenza   veterinaria   dell'U.S.L.,   dei  requisiti  igienici  e
strutturali dell'impianto, con particolare riferimento  all'idoneita'
della recinzione.
   4.  E' vietata la vendita di cinghiali o ibridi per scopi venatori
e di ripopolamento.
   5. Tutti i titolari di aziende in cui sono  allevati  cinghiali  e
relativi  ibridi  sono  tenuti a presentare al sindaco del comune nel
quale e' ubicato l'allevamento la dichiarazione di cui  all'art.  15,
comma  5, del decreto del Ministero della sanita' 18 ottobre 1991, n.
427 (Regolamento per la profilassi della peste suina classica).
   6. I dati della dichiarazione di cui al  comma  5  sono  trasmessi
immediatamente  dal comune al Servizio di igiene, sanita' pubblica ed
assistenza veterinaria dell'U.S.L., che provvede  alla  registrazione
degli  stessi  ed  all'assegnazione a ciascun allevamento, del numero
progressivo,  su  base  regionale,  da  notificarsi  al  proprietario
dell'allevamento  nei  trenta  giorni  successivi  al ricevimento dei
dati.