la seguente legge: Art. 1. 1. L'esercizio dell'attivita' di allevamento di cinghiali e relativi ibridi e' soggetto ad autorizzazione rilasciata dal sindaco del comune sul cui territorio e' ubicata l'azienda di allevamento. 2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata esclusivamente ad aziende che allevano cinghiali e relativi ibridi a scopo alimentare. 3. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata previa verifica, da parte del Servizio di igiene, sanita' pubblica ed assistenza veterinaria dell'U.S.L., dei requisiti igienici e strutturali dell'impianto, con particolare riferimento all'idoneita' della recinzione. 4. E' vietata la vendita di cinghiali o ibridi per scopi venatori e di ripopolamento. 5. Tutti i titolari di aziende in cui sono allevati cinghiali e relativi ibridi sono tenuti a presentare al sindaco del comune nel quale e' ubicato l'allevamento la dichiarazione di cui all'art. 15, comma 5, del decreto del Ministero della sanita' 18 ottobre 1991, n. 427 (Regolamento per la profilassi della peste suina classica). 6. I dati della dichiarazione di cui al comma 5 sono trasmessi immediatamente dal comune al Servizio di igiene, sanita' pubblica ed assistenza veterinaria dell'U.S.L., che provvede alla registrazione degli stessi ed all'assegnazione a ciascun allevamento, del numero progressivo, su base regionale, da notificarsi al proprietario dell'allevamento nei trenta giorni successivi al ricevimento dei dati.